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RLS

In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Così recita il D.Lgs. 81/08 all'art 47 comma 2 sancendo in questo modo l'importanza di tale figura nel sistema di prevenzione della sicurezza aziendale.


Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione specifica in materia di salute e sicurezza, indicata nell’art. 37 del D. Lgs. 81/08.


Inoltre, il D.Lgs. 81/08 ha introdotto l’obbligo di aggiornamento annuale dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di durata pari a 4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e di 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/08).

Ricordiamo che, come stabilito dall’art. 37 comma 12, la formazione dei lavoratori e quella del loro rappresentante deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro. La richiesta di collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti, spetta al datore di lavoro, il quale dovrà tener conto di quanto eventualmente comunicato dagli stessi in merito all’organizzazione del corso.

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