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FORMAZIONE DEI LAVORATORI SULLA SICUREZZA

La formazione dei lavoratori sulla sicurezza è uno dei principali obblighi a carico del datore di lavoro, così come previsto in diversi articoli del D. Lgs. 81/08. Primo fra tutti, l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione dei lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 17/04/2025.

In particolare, l’Accordo Stato Regioni sulla formazione sicurezza lavoratori prevede che la formazione sulla sicurezza dei lavoratori sia svolta immediatamente al momento dell’assunzione e abbia durata variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda e sia composta da un corso sicurezza sul lavoro di carattere “generale” e un modulo di carattere “specifico”. La parte specifica prevede una durata dei corsi variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda (con durate minime di 4 ore per aziende ricadenti nella classificazione “Rischio Basso” (disponibile anche in modalità E-Learning), 8 ore per aziende ricadenti nel “Rischio Medio” e 12 ore per aziende ricadenti nel “Rischio Alto”, secondo la classificazione basata sui codici ATECO 2007.

Per verificare il livello di rischio in base al Codice ATECO della tua Azienda CLICCA QUI.

I lavoratori di aziende di qualsiasi codice ATECO che svolgono mansioni non comportanti l'accesso ai reparti produttivi e che svolgono attività d'ufficio eventualmente con uso del videoterminale (quali ad esempio: impiegato amministrativo, impiegato commerciale, centralinista, addetto al front office e/o back office) potranno seguire il modulo di carattere specifico per aziende a rischio basso.

 

Inoltre i Lavoratori devono effettuare un Aggiornamento della durata di 6 ore ogni 5 anni.

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