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FORMAZIONE DEI LAVORATORI SULLA SICUREZZA

​La formazione dei lavoratori sulla sicurezza è uno dei principali obblighi a carico del datore di lavoro, così come previsto in diversi articoli del D. Lgs. 81/08. Primo fra tutti, l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione dei lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 17/04/2025.

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In particolare, l’Accordo Stato Regioni sulla formazione sicurezza lavoratori prevede che la formazione sulla sicurezza dei lavoratori sia svolta immediatamente al momento dell’assunzione e abbia durata variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda e sia composta da un corso sicurezza sul lavoro di carattere “generale” e un modulo di carattere “specifico”. La parte specifica prevede una durata dei corsi variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda (con durate minime di 4 ore per aziende ricadenti nella classificazione “Rischio Basso” (disponibile anche in modalità E-Learning), 8 ore per aziende ricadenti nel “Rischio Medio” e 12 ore per aziende ricadenti nel “Rischio Alto”, secondo la classificazione basata sui codici ATECO 2007.

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Per verificare il livello di rischio in base al Codice ATECO della tua Azienda CLICCA QUI.

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I lavoratori di aziende di qualsiasi codice ATECO che svolgono mansioni non comportanti l'accesso ai reparti produttivi e che svolgono attività d'ufficio eventualmente con uso del videoterminale (quali ad esempio: impiegato amministrativo, impiegato commerciale, centralinista, addetto al front office e/o back office) potranno seguire il modulo di carattere specifico per aziende a rischio basso.

 

Inoltre i Lavoratori devono effettuare un Aggiornamento della durata di 6 ore ogni 5 anni.

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